IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; Ritenuto di dover provvedere, in sede di prima applicazione del predetto decreto, ad indicare le norme generali di sicurezza cui devono attenersi i fabbricanti soggetti alla disciplina prevista dal medesimo decreto, nonche' le modalita' con le quali deve procedersi all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti e all'adozione di appropriate misure di sicurezza; Visto il comma 3, lettera e), del citato articolo 12, che prevede la possibilita' di definire le quantita' di sostanze di cui all'allegato IV per le quali non vi e' obbligo di dichiarazione e ritenuto opportuno procedere alla determinazione di tali quantita' al fine di evitare un moltiplicarsi di procedure amministrative per attivita' industriali di minor rilevanza rispetto alle finalita' proprie di detta disciplina, per le quali il fabbricante puo' provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti con criteri autonomi ed all'adozione delle necessarie misure preventive in conformita' con la normativa vigente; Considerata l'opportunita' di avviare un processo di definizione delle modalita' per la standardizzazione della dichiarazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, nonche' di indicare i criteri ai quali devono attenersi i fabbricanti per assicurare l'informazione, l'addestramento e l'equipaggiamento di coloro che lavorano negli impianti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Norme generali di sicurezza 1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attivita' industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel: a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265; d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi; g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; h) legge 7 dicembre 1984, n. 818. 2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive modificazione ed integrazioni nonche' ai decreti applicativi. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il seguente: Art. 12. (Funzioni d'indirizzo). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attivita' industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonche' le modalita' con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. 2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o piu' di questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvedera' il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 3. I Ministri dell'ambiente e della sanita', d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate, di concerto: a) esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto; b) stabiliscono le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonche' per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse; c) indicano le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6; d) individuano le aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali puo' richiedersi la notifica ai sensi dell'art. 4, comma 2, nonche' la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area; e) indicano eventualmente le quantita' di sostanze di cui all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione - Il testo dell'art. 6 del predetto D.P.R. n. 175/88 e' il seguente: Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3 e dell'art. 12, comma 3, lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione: a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna. 2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e' provveduto, indicando le modalita': a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti; b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate; c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. 3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata Note all'art. 1: - Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, reca:Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici - Il R.D. 12 maggio 1927, n. 824, reca:Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, approva il testo unico delle leggi sanitarie. - Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, reca:Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca:Norme generali per l'igiene sul lavoro - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi. La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".