IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto  l'articolo  12  del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175;
Ritenuto  di  dover  provvedere,  in  sede  di prima applicazione del
predetto  decreto,  ad  indicare  le  norme generali di sicurezza cui
devono  attenersi i fabbricanti soggetti alla disciplina prevista dal
medesimo  decreto,  nonche' le modalita' con le quali deve procedersi
all'individuazione  dei  rischi di incidenti rilevanti e all'adozione
di appropriate misure di sicurezza;
Visto  il comma 3, lettera e), del citato articolo 12, che prevede la
possibilita' di definire le quantita' di sostanze di cui all'allegato
IV  per  le  quali  non  vi  e'  obbligo  di dichiarazione e ritenuto
opportuno  procedere alla determinazione di tali quantita' al fine di
evitare  un  moltiplicarsi  di procedure amministrative per attivita'
industriali  di  minor  rilevanza  rispetto alle finalita' proprie di
detta  disciplina,  per  le  quali  il  fabbricante  puo'  provvedere
all'individuazione  dei  rischi  di incidenti con criteri autonomi ed
all'adozione delle necessarie misure preventive in conformita' con la
normativa vigente;
Considerata  l'opportunita'  di  avviare  un  processo di definizione
delle modalita' per la standardizzazione della dichiarazione prevista
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, nonche' di indicare i criteri ai quali devono attenersi
i   fabbricanti  per  assicurare  l'informazione,  l'addestramento  e
l'equipaggiamento di coloro che lavorano negli impianti;
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Norme generali di sicurezza

1.  Nella  progettazione,  nella realizzazione e nella gestione delle
attivita' industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte
le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sicurezza  del lavoro, di
prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In
particolare  i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei
vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi
previste   dalle  norme  vigenti  ed  uniformarsi  alle  disposizioni
contenute nel:
 a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
 b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
 c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27
luglio 1934, n. 1265;
 d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
 e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
 f)   legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive  modifiche,
integrazioni e decreti applicativi;
 g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 h) legge 7 dicembre 1984, n. 818.
2.  Il  richiamo  alle  disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle
successive   modificazione   ed   integrazioni   nonche'  ai  decreti
applicativi.
                                      NOTE

          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  Il  testo dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175
          (Attuazione  della  direttiva  CEE  n.  82/501, relativa ai
          rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con determinate
          attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987,
          n. 183), e' il seguente:
          Art.  12.  (Funzioni  d'indirizzo).  -  1.  Con  uno o piu'
          decreti  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i
          Ministri  della  sanita'  e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  verranno  indicate  le norme generali di
          sicurezza  cui devono, sulla base della disciplina vigente,
          attenersi  tutti i fabbricanti le cui attivita' industriali
          rientrano  nel  campo di applicazione del presente decreto,
          nonche'  le  modalita'  con  le  quali  il fabbricante deve
          procedere   all'individuazione   dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti,     all'informazione,     all'addestramento    e
          all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
          2.  In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma
          1  saranno  emanati nel termine di centottanta giorni dalla
          data  di entrata in vigore del presente decreto. In caso di
          mancato  accordo  tra  i  Ministri concertanti, a richiesta
          motivata  di  uno  o piu' di questi, e, comunque, a seguito
          dell'inutile  decorso  del termine suddetto, all'emanazione
          dei  decreti  provvedera'  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
          3.  I  Ministri dell'ambiente e della sanita', d'intesa con
          le Amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:
          a)  esercitano  le  funzioni  di  indirizzo e coordinamento
          delle  attivita'  connesse  all'applicazione  del  presente
          decreto;
          b)    stabiliscono    le   procedure   per   la   vigilanza
          sull'applicazione  delle disposizioni del presente decreto,
          nonche'  per la valutazione dell'efficacia e dello stato di
          applicazione delle stesse;
          c)  indicano  le  modalita'  di  standardizzazione  per  la
          dichiarazione di cui all'articolo 6;
          d)   individuano  le  aree  ad  elevata  concentrazione  di
          attivita'   industriali  che  possono  comportare  maggiori
          rischi   di   incidenti   rilevanti   e  nelle  quali  puo'
          richiedersi  la  notifica  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2,
          nonche'  la  predisposizione  di piani di emergenza esterni
          interessanti l'intera area;
          e)  indicano  eventualmente le quantita' di sostanze di cui
          all'allegato  IV,  nonche' le modalita' di detenzione delle
          stesse,   che   consentano   l'esenzione   dei  fabbricanti
          dall'obbligo della dichiarazione
          -  Il testo dell'art. 6 del predetto D.P.R. n. 175/88 e' il
          seguente:
          Art.  6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3
          e  dell'art.  12,  comma  3,  lettera e), il fabbricante e'
          tenuto  a  far  pervenire alla regione o provincia autonoma
          territorialmente    competente    e    al    prefetto   una
          dichiarazione:
          a)  qualora eserciti una attivita' industriale che comporti
          o  possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose
          riportate nell'allegato IV, come:
          1)  sostanze  immagazzinate  o  utilizzate in relazione con
          l'attivita' industriale interessata;
          2) prodotti della fabbricazione;
          3) sottoprodotti;
          4) residui;
          5) prodotti di reazioni accidentali;
          b)  o  qualora  siano  immagazzinate  una  o  piu' sostanze
          pericolose  riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi
          indicate nella prima colonna.
          2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si
          e' provveduto, indicando le modalita':
          a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
          b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
          c)  all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura,
          ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.
          3.  Il  fabbricante  indica  altresi'  se  e  quali  misure
          assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone,
          a   cose   e   all'ambiente  abbia  adottate  in  relazione
          all'attivita' esercitata
          Note all'art. 1:
          -  Il  R.D.  9  gennaio 1927, n. 147, reca:Approvazione del
          regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici
          -  Il  R.D.  12  maggio 1927, n. 824, reca:Approvazione del
          regolamento  per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n.
          1331,  che  costituisce  l'Associazione  nazionale  per  il
          controllo della combustione
          -  Il  R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, approva il testo unico
          delle leggi sanitarie.
          -  Il  D.P.R.  27  aprile  1955,  n. 547, reca:Norme per la
          prevenzione degli infortuni sul lavoro
          -  Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca:Norme generali per
          l'igiene sul lavoro
          - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: "Istituzione del
          Servizio sanitario nazionale".
          Il  D.P.R.  29  luglio 1982, n. 577, approva il regolamento
          concernente  l'espletamento dei servizi di prevenzione e di
          vigilanza antincendi.
          La  legge  7  dicembre  1984,  n.  818,  reca:  "Nulla osta
          provvisorio  per  le  attivita'  soggette  ai  controlli di
          prevenzione  incendi,  modifica  degli articoli 2 e 3 della
          legge   4   marzo   1982,   n.   66,  e  norme  integrative
          dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".